Art. 101-quater disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell’ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l’attestazione dell’eseguita pubblicità.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.