Art. 103 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.