Art. 103 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.