Art. 111-ter disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.