Art. 89 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l’inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall’ordinamento corporativo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.