Art. 89 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l’inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall’ordinamento corporativo.