Art. 101-ter disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell’avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.