Art. 93 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
1. L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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