Art. 91 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.
2. La sentenza è notificata all’imprenditore nelle forme prescritte per l’istanza e comunicata al pubblico ministero.
3. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell’imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Se la sentenza riguarda un’impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione deve essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma dell’art. 100 di queste disposizioni.