Art. 111-terdecies disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.
1. La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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