Art. 101-bis disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.