Art. 101-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1970

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.