Art. 268 c.c. Provvedimenti in pendenza del giudizio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.
1. Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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