Art. 250 c.c. Riconoscimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

4. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.(321)(322)

5. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (321)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (322)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 250 c.c. apre il capo IV del titolo VII del libro primo, dedicato al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, e disciplina l’atto con cui il genitore dichiara la propria paternità o maternità, attribuendo al figlio lo stato giuridico corrispondente al fatto della procreazione. Il riconoscimento è un atto personalissimo e unilaterale, che attua il diritto-dovere dei genitori sancito dall’art. 30 Cost. e il diritto del figlio a una genitorialità piena.

Il testo vigente è frutto della riforma della filiazione: la legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha abbassato da sedici a quattordici anni l’età oltre la quale occorre l’assenso del figlio, ha previsto che il genitore infrasedicenne possa riconoscere con autorizzazione del giudice e ha riscritto il procedimento per il caso di rifiuto del consenso; il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha coordinato la disciplina con l’unicità dello stato di figlio. Il quarto comma è stato infine modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), con effetto per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se coniugati con altra persona all’epoca del concepimento, congiuntamente o separatamente, nelle forme dell’art. 254 c.c. La norma regola poi tre situazioni:

  • figlio ultraquattordicenne: il riconoscimento non produce effetto senza il suo assenso;
  • figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore: il secondo riconoscimento richiede il consenso del primo, che non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all’interesse del figlio;
  • genitore minore di sedici anni: può riconoscere solo se autorizzato dal giudice, valutate le circostanze e l’interesse del figlio.

In caso di rifiuto del consenso, il genitore che intende riconoscere ricorre al giudice, il quale assume informazioni, dispone l’ascolto del minore e può adottare provvedimenti temporanei e urgenti per instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto sia palesemente fondata. La sentenza tiene luogo del consenso mancante e contiene anche i provvedimenti su affidamento, mantenimento (art. 315-bis c.c.) e cognome (art. 262 c.c.).

Profili applicativi

Il contenzioso si concentra sull’opposizione del genitore che ha riconosciuto per primo, quasi sempre la madre. La giurisprudenza distingue nettamente due piani: l’attribuzione dello status, che può essere negata solo se dal semplice acquisto della genitorialità derivi un pregiudizio gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, e l’esercizio della responsabilità genitoriale, che può essere limitato o modulato con gli strumenti propri degli artt. 330 e seguenti e 337-bis e seguenti c.c. Errore frequente è opporre al riconoscimento argomenti che attengono al secondo piano: precedenti penali non violenti, condotte pregresse, assenza di rapporti, inserimento del minore in un diverso contesto familiare.

Spetta a chi si oppone allegare e provare in concreto il pericolo di grave compromissione; il giudice può avvalersi di consulenza tecnica e delle relazioni dei servizi sociali. Il minore infraquattordicenne non è parte necessaria del procedimento, sicché la nomina del curatore speciale dipende dall’emergere di un concreto conflitto di interessi. Con la sentenza il giudice regola anche il mantenimento, che decorre dalla nascita.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 febbraio 2019, n. 4526: il riconoscimento da parte del secondo genitore è un diritto soggettivo tutelato dall’art. 30 Cost., che non si contrappone all’interesse del minore ma ne è misura, in quanto attua il diritto a una genitorialità non dimidiata; precedenti penali per reati non violenti, condizioni economiche precarie e il vantaggio di ottenere un permesso di soggiorno non sono ostativi (ricorso dichiarato inammissibile).
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21428: il consenso del primo genitore non è una posizione negoziale piena, ma recessiva rispetto all’interesse del minore; il riconoscimento può essere escluso solo per motivi gravi e irreversibili che facciano ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del figlio, ed è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 250 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 febbraio 2023, n. 5634: il giudice compie un giudizio prognostico sul pregiudizio derivante dal solo acquisto dello status, che deve superare il disagio connesso alla mancanza di uno dei genitori; la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti non è di per sé ostativa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 marzo 2023, n. 8762: il minore infraquattordicenne non è parte del procedimento e la nomina del curatore speciale serve solo in caso di conflitto di interessi concreto; l’audizione può omettersi se il minore, per la tenera età, non comprende le conseguenze del riconoscimento; il mantenimento decorre dalla nascita.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 novembre 2023, n. 33097: è stata cassata la decisione che aveva negato il riconoscimento valorizzando la personalità criminale del padre e l’inserimento della minore in famiglia affidataria, elementi che attengono all’esercizio della responsabilità genitoriale e non all’attribuzione dello status.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25473: è stato confermato il diniego del riconoscimento chiesto da un padre condannato per reati sessuali in danno di una minore, con accertato rischio di recidiva, poiché il riconoscimento, privo di benefici, avrebbe inciso negativamente sullo sviluppo del figlio.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 marzo 2026, n. 4986: precedenti penali anche gravi, condotte minacciose verso l’altro genitore e pregressa inadeguatezza non bastano a negare il riconoscimento senza un accertamento concreto del pericolo che derivi dalla sola attribuzione della genitorialità.
  • Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277: il consenso al secondo riconoscimento è un atto personalissimo che discende dallo status di genitore e non dalla responsabilità genitoriale, sicché non può essere prestato dal tutore neppure quando il genitore sia sospeso.

Rapporti con altre norme

Le forme del riconoscimento sono stabilite dall’art. 254 c.c.; l’art. 251 c.c. regola il figlio nato da persone legate da vincoli di parentela o affinità e l’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio già posseduto. L’art. 258 c.c. ne definisce gli effetti, l’art. 262 c.c. il cognome, gli artt. 263 e 264 c.c. l’impugnazione per difetto di veridicità. Se il riconoscimento manca, il figlio può agire per la dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 269 c.c. Rilevano inoltre gli artt. 315, 315-bis e 316 c.c. sullo stato di figlio e sulla responsabilità genitoriale, e l’art. 30 Cost.