Art. 250 c.c. Riconoscimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
4. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.(321)(322)
5. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 250 c.c. apre il capo IV del titolo VII del libro primo, dedicato al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, e disciplina l’atto con cui il genitore dichiara la propria paternità o maternità, attribuendo al figlio lo stato giuridico corrispondente al fatto della procreazione. Il riconoscimento è un atto personalissimo e unilaterale, che attua il diritto-dovere dei genitori sancito dall’art. 30 Cost. e il diritto del figlio a una genitorialità piena.
Il testo vigente è frutto della riforma della filiazione: la legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha abbassato da sedici a quattordici anni l’età oltre la quale occorre l’assenso del figlio, ha previsto che il genitore infrasedicenne possa riconoscere con autorizzazione del giudice e ha riscritto il procedimento per il caso di rifiuto del consenso; il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha coordinato la disciplina con l’unicità dello stato di figlio. Il quarto comma è stato infine modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), con effetto per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se coniugati con altra persona all’epoca del concepimento, congiuntamente o separatamente, nelle forme dell’art. 254 c.c. La norma regola poi tre situazioni:
In caso di rifiuto del consenso, il genitore che intende riconoscere ricorre al giudice, il quale assume informazioni, dispone l’ascolto del minore e può adottare provvedimenti temporanei e urgenti per instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto sia palesemente fondata. La sentenza tiene luogo del consenso mancante e contiene anche i provvedimenti su affidamento, mantenimento (art. 315-bis c.c.) e cognome (art. 262 c.c.).
Profili applicativi
Il contenzioso si concentra sull’opposizione del genitore che ha riconosciuto per primo, quasi sempre la madre. La giurisprudenza distingue nettamente due piani: l’attribuzione dello status, che può essere negata solo se dal semplice acquisto della genitorialità derivi un pregiudizio gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, e l’esercizio della responsabilità genitoriale, che può essere limitato o modulato con gli strumenti propri degli artt. 330 e seguenti e 337-bis e seguenti c.c. Errore frequente è opporre al riconoscimento argomenti che attengono al secondo piano: precedenti penali non violenti, condotte pregresse, assenza di rapporti, inserimento del minore in un diverso contesto familiare.
Spetta a chi si oppone allegare e provare in concreto il pericolo di grave compromissione; il giudice può avvalersi di consulenza tecnica e delle relazioni dei servizi sociali. Il minore infraquattordicenne non è parte necessaria del procedimento, sicché la nomina del curatore speciale dipende dall’emergere di un concreto conflitto di interessi. Con la sentenza il giudice regola anche il mantenimento, che decorre dalla nascita.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Le forme del riconoscimento sono stabilite dall’art. 254 c.c.; l’art. 251 c.c. regola il figlio nato da persone legate da vincoli di parentela o affinità e l’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio già posseduto. L’art. 258 c.c. ne definisce gli effetti, l’art. 262 c.c. il cognome, gli artt. 263 e 264 c.c. l’impugnazione per difetto di veridicità. Se il riconoscimento manca, il figlio può agire per la dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 269 c.c. Rilevano inoltre gli artt. 315, 315-bis e 316 c.c. sullo stato di figlio e sulla responsabilità genitoriale, e l’art. 30 Cost.