Art. 262 c.c. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.(263)(317)
2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
4. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.(105)(263)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (105)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Aggiornamento (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”, e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.
Aggiornamento (317)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto” e “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 262 c.c. disciplina il cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il cognome è il primo segno dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU: identifica la persona e ne rappresenta l’appartenenza familiare. La disciplina deve quindi conciliare la parità tra i genitori con l’interesse del figlio a un cognome stabile e rispondente al proprio vissuto.
Il testo è stato riscritto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha introdotto l’anteposizione del cognome paterno tra le opzioni del secondo comma, ha riformulato il terzo comma e ha previsto l’ascolto del minore. Su questo assetto è intervenuta Corte costituzionale, 31 maggio 2022, n. 131, che ha dichiarato illegittimo il primo comma nella parte in cui, in caso di riconoscimento contemporaneo, attribuiva automaticamente il cognome del padre. In attesa di una legge organica, la regola vigente per il riconoscimento contestuale è quindi quella risultante dalla sentenza.
Contenuto della disposizione
La Corte costituzionale ha esteso in via consequenziale la stessa regola al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottivo, e ha precisato che la pronuncia si applica alle attribuzioni del cognome non ancora avvenute, anche se pendenti in giudizio, mentre le modifiche del cognome già assunto restano soggette alle discipline proprie.
Profili applicativi
Il contenzioso riguarda quasi sempre il secondo e il quarto comma, cioè il cognome paterno in caso di riconoscimento tardivo o di dichiarazione giudiziale. La giurisprudenza successiva al 2022 è netta: la sentenza n. 131 non si applica direttamente a queste ipotesi, nelle quali non opera alcun automatismo e il giudice decide con ampia discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente all’interesse concreto del figlio. I valori espressi dalla Corte costituzionale, in particolare la pari dignità dei genitori, possono però orientare la scelta.
Nel valutare l’interesse del minore contano l’età, il tempo trascorso, il contesto sociale e scolastico, il consolidamento dell’identità con il primo cognome, la reputazione del genitore che chiede l’aggiunta e l’opinione del minore, non vincolante. Non esistono un favor per il patronimico né una regola di prevalenza del primo riconoscimento. Quando si chiede il riconoscimento con sentenza che tenga luogo del consenso (art. 250 c.c.), la decisione sul cognome richiede un accertamento autonomo: il riconoscimento può essere concesso e l’aggiunta del cognome paterno negata. Il disaccordo tra genitori coniugati sulla modifica del cognome del figlio già nato si risolve davanti al giudice ordinario, che può autorizzare uno di essi a presentare la domanda al Prefetto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 250 c.c. rinvia all’art. 262 c.c. per il cognome stabilito con la sentenza che tiene luogo del consenso; l’art. 277 c.c. consente analoghi provvedimenti con la dichiarazione giudiziale. L’art. 299 c.c. e l’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, regolano il cognome dell’adottato; l’art. 6 c.c. tutela il diritto al nome. Le modifiche del cognome già attribuito seguono gli artt. 89 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; l’ascolto del minore è regolato dall’art. 315-bis c.c. e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.