Art. 262 c.c. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.(263)(317)

2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

4. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.(105)(263)

Testo in vigore dal 2 giugno 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (105)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale”.

Aggiornamento (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”, e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Aggiornamento (317)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto” e “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 262 c.c. disciplina il cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il cognome è il primo segno dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU: identifica la persona e ne rappresenta l’appartenenza familiare. La disciplina deve quindi conciliare la parità tra i genitori con l’interesse del figlio a un cognome stabile e rispondente al proprio vissuto.

Il testo è stato riscritto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha introdotto l’anteposizione del cognome paterno tra le opzioni del secondo comma, ha riformulato il terzo comma e ha previsto l’ascolto del minore. Su questo assetto è intervenuta Corte costituzionale, 31 maggio 2022, n. 131, che ha dichiarato illegittimo il primo comma nella parte in cui, in caso di riconoscimento contemporaneo, attribuiva automaticamente il cognome del padre. In attesa di una legge organica, la regola vigente per il riconoscimento contestuale è quindi quella risultante dalla sentenza.

Contenuto della disposizione

  • Riconoscimento da parte di un solo genitore o in tempi diversi (primo comma, primo periodo): il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
  • Riconoscimento contemporaneo (primo comma, secondo periodo, come risultante dalla sentenza n. 131 del 2022): il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da essi concordato, salvo il loro accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno solo. In difetto di accordo sull’ordine, il contrasto va risolto dal giudice.
  • Accertamento o riconoscimento paterno successivo (secondo comma): il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
  • Cognome già attribuito dall’ufficiale dello stato civile (terzo comma): se la filiazione è accertata dopo, il figlio può conservare il cognome precedente quando sia divenuto autonomo segno della sua identità.
  • Figlio minorenne (quarto comma): decide il giudice, previo ascolto del minore ultradodicenne o capace di discernimento.

La Corte costituzionale ha esteso in via consequenziale la stessa regola al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottivo, e ha precisato che la pronuncia si applica alle attribuzioni del cognome non ancora avvenute, anche se pendenti in giudizio, mentre le modifiche del cognome già assunto restano soggette alle discipline proprie.

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda quasi sempre il secondo e il quarto comma, cioè il cognome paterno in caso di riconoscimento tardivo o di dichiarazione giudiziale. La giurisprudenza successiva al 2022 è netta: la sentenza n. 131 non si applica direttamente a queste ipotesi, nelle quali non opera alcun automatismo e il giudice decide con ampia discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente all’interesse concreto del figlio. I valori espressi dalla Corte costituzionale, in particolare la pari dignità dei genitori, possono però orientare la scelta.

Nel valutare l’interesse del minore contano l’età, il tempo trascorso, il contesto sociale e scolastico, il consolidamento dell’identità con il primo cognome, la reputazione del genitore che chiede l’aggiunta e l’opinione del minore, non vincolante. Non esistono un favor per il patronimico né una regola di prevalenza del primo riconoscimento. Quando si chiede il riconoscimento con sentenza che tenga luogo del consenso (art. 250 c.c.), la decisione sul cognome richiede un accertamento autonomo: il riconoscimento può essere concesso e l’aggiunta del cognome paterno negata. Il disaccordo tra genitori coniugati sulla modifica del cognome del figlio già nato si risolve davanti al giudice ordinario, che può autorizzare uno di essi a presentare la domanda al Prefetto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 31 maggio 2022, n. 131: è illegittimo l’art. 262, primo comma, c.c. nella parte in cui, in caso di riconoscimento contemporaneo, attribuisce il cognome del padre anziché i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine concordato, salvo l’accordo per uno solo; la declaratoria è estesa ai figli nati nel matrimonio e agli adottivi e opera per le attribuzioni non ancora avvenute.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 giugno 2024, n. 15654: la sentenza n. 131 del 2022 riguarda il solo primo comma e non le ipotesi del riconoscimento paterno successivo, nelle quali il cognome è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare anche l’opinione del minore capace di discernimento, senza criteri astratti di prevalenza.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1492: pur non applicandosi direttamente al riconoscimento successivo, i valori espressi dalla sentenza costituzionale possono orientare il giudice, che una volta investito della questione decide anche sull’ordine dei cognomi, con statuizione diversa dalla domanda purché motivata sull’interesse del minore; confermato il doppio cognome.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8369: il disaccordo tra genitori sulla domanda di modifica del cognome del figlio minore, nato nel matrimonio prima della sentenza n. 131 del 2022, va risolto dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 316 e 337-ter c.c., che può autorizzare un genitore a presentare l’istanza al Prefetto per aggiungere il cognome materno.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 agosto 2025, n. 23905: l’aggiunta del cognome del genitore che riconosce per secondo è ammessa se non arreca pregiudizio al minore e non lede un’identità già consolidata con il primo cognome; rilevano età, tempo trascorso, percorso scolastico e identità sociale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32335: la decisione sul cognome richiede un accertamento diverso e autonomo rispetto a quello dell’art. 250 c.c., sicché è legittimo autorizzare il riconoscimento paterno e negare l’aggiunta del cognome a una tredicenne che si identifica con il solo cognome materno.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 agosto 2019, n. 21349: non vi è prevalenza del criterio della prima attribuzione né favore per il patronimico; il giudice deve considerare la volontà del minore capace di discernimento, l’età e l’inserimento nelle relazioni sociali (cassata la decisione che aveva ignorato il rifiuto di un’adolescente).
  • Cassazione penale, sez. V, 16 aprile 2025, n. 15138: la sentenza n. 131 del 2022 non consente alla madre coniugata di dichiarare il figlio come nato fuori del matrimonio per attribuirgli unilateralmente il proprio cognome; il figlio acquista i cognomi di entrambi nell’ordine concordato, o uno solo con il loro consenso.

Rapporti con altre norme

L’art. 250 c.c. rinvia all’art. 262 c.c. per il cognome stabilito con la sentenza che tiene luogo del consenso; l’art. 277 c.c. consente analoghi provvedimenti con la dichiarazione giudiziale. L’art. 299 c.c. e l’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, regolano il cognome dell’adottato; l’art. 6 c.c. tutela il diritto al nome. Le modifiche del cognome già attribuito seguono gli artt. 89 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; l’ascolto del minore è regolato dall’art. 315-bis c.c. e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.