Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del figlio minore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 264 c.c. disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità promossa nell’interesse del figlio minore. Il minore non ha capacità processuale e i suoi rappresentanti legali, cioè i genitori, sono di regola portatori di interessi potenzialmente confliggenti con i suoi proprio rispetto allo stato di filiazione. Per questo la legge affida l’azione a un curatore speciale nominato dal giudice, figura che ricorre in tutte le azioni di stato riguardanti i minori.

Il testo vigente è stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha abbassato da sedici a quattordici anni l’età dalla quale il figlio può chiedere personalmente la nomina del curatore e ha allineato la disciplina a quella del disconoscimento di paternità (art. 244, ultimo comma, c.c.). Sulla valutazione dell’interesse del minore incidono i principi elaborati dalla Corte costituzionale sull’art. 263 c.c., in particolare con la sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.

Contenuto della disposizione

L’impugnazione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni. L’iniziativa per la nomina spetta:

  • al figlio che ha compiuto quattordici anni, che presenta personalmente l’istanza;
  • al pubblico ministero o all’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando questi abbia meno di quattordici anni.

Il procedimento di nomina è camerale e di volontaria giurisdizione: il giudice verifica sommariamente che l’azione corrisponda all’interesse del minore e nomina il curatore, che diviene legittimato a promuovere il giudizio ordinario di impugnazione. Per l’azione del figlio non operano termini di decadenza, essendo l’azione imprescrittibile nei suoi confronti ai sensi dell’art. 263 c.c.

Profili applicativi

Il punto più discusso è la fase in cui va valutato l’interesse del minore. La giurisprudenza prevalente ritiene che il vaglio compiuto con la nomina del curatore, fondato su sommarie informazioni e privo di definitività, non esaurisca l’indagine: nel giudizio di merito, a contraddittorio pieno, il giudice deve accertare in concreto se la rimozione dello stato giovi al figlio, considerando la durata del rapporto con chi lo ha riconosciuto, l’idoneità di questi a svolgere il ruolo genitoriale, il legame con l’altro genitore e la possibilità di stabilirne uno con il genitore biologico. L’impugnazione può quindi essere respinta, anche se la non paternità è provata, quando sia contraria all’interesse del minore.

Diversa è la posizione del minore convenuto nell’impugnazione promossa da altri: anche in tal caso gli va nominato un curatore speciale, perché il suo interesse è in conflitto potenziale con quello dei genitori e la mancata nomina determina la nullità del giudizio. Il provvedimento sulla nomina non è ricorribile per cassazione, salvo che decida sulla competenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 ottobre 2021, n. 30403: la valutazione dell’interesse del minore deve avvenire non solo nella fase di nomina del curatore speciale, condotta su sommarie informazioni, ma anche nel giudizio di merito; nella specie è stata confermata l’inammissibilità dell’azione promossa dal curatore di un bambino di nove anni, cresciuto da chi lo aveva riconosciuto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 24 febbraio 2020, n. 4791: il bilanciamento tra verità biologica e interesse del figlio richiede un accertamento concreto che tenga conto anche della volontà del figlio capace di discernimento, divenuto maggiorenne in corso di causa, di conservare l’identità di figlio dell’unica figura paterna conosciuta.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 febbraio 2016, n. 1957: quando il minore è convenuto nell’impugnazione ai sensi dell’art. 263 c.c., gli va nominato un curatore speciale per conflitto di interessi valutato in astratto con l’altro genitore, in via analogica rispetto all’art. 247 c.c.; la mancata nomina comporta la nullità del giudizio.
  • Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272: pronunciando su un’azione proposta dal curatore speciale di un minore, la Corte ha escluso che l’accertamento della verità biologica prevalga automaticamente sull’interesse del minore, che deve sempre essere valutato in concreto.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 dicembre 1989, n. 5818: il procedimento di nomina del curatore speciale per l’impugnazione del riconoscimento del minore ha natura di volontaria giurisdizione e il relativo provvedimento non è ricorribile per cassazione, salvo che statuisca sulla competenza (pronuncia sul testo previgente, il cui principio resta attuale).

Rapporti con altre norme

L’art. 263 c.c. regola legittimazione e termini dell’impugnazione; l’art. 244, ultimo comma, c.c. prevede un meccanismo identico per il disconoscimento di paternità, e l’art. 247 c.c. la nomina del curatore per il minore convenuto. Il curatore speciale del minore è disciplinato in generale dagli artt. 78 e seguenti c.p.c. e, per i procedimenti di famiglia, dall’art. 473-bis.8 c.p.c. L’ascolto del minore è previsto dall’art. 315-bis c.c. e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Nella fase anteriore al giudizio il giudice minorile può adottare provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 333 c.c.