Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del figlio minore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 264 c.c. disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità promossa nell’interesse del figlio minore. Il minore non ha capacità processuale e i suoi rappresentanti legali, cioè i genitori, sono di regola portatori di interessi potenzialmente confliggenti con i suoi proprio rispetto allo stato di filiazione. Per questo la legge affida l’azione a un curatore speciale nominato dal giudice, figura che ricorre in tutte le azioni di stato riguardanti i minori.
Il testo vigente è stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha abbassato da sedici a quattordici anni l’età dalla quale il figlio può chiedere personalmente la nomina del curatore e ha allineato la disciplina a quella del disconoscimento di paternità (art. 244, ultimo comma, c.c.). Sulla valutazione dell’interesse del minore incidono i principi elaborati dalla Corte costituzionale sull’art. 263 c.c., in particolare con la sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.
Contenuto della disposizione
L’impugnazione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni. L’iniziativa per la nomina spetta:
Il procedimento di nomina è camerale e di volontaria giurisdizione: il giudice verifica sommariamente che l’azione corrisponda all’interesse del minore e nomina il curatore, che diviene legittimato a promuovere il giudizio ordinario di impugnazione. Per l’azione del figlio non operano termini di decadenza, essendo l’azione imprescrittibile nei suoi confronti ai sensi dell’art. 263 c.c.
Profili applicativi
Il punto più discusso è la fase in cui va valutato l’interesse del minore. La giurisprudenza prevalente ritiene che il vaglio compiuto con la nomina del curatore, fondato su sommarie informazioni e privo di definitività, non esaurisca l’indagine: nel giudizio di merito, a contraddittorio pieno, il giudice deve accertare in concreto se la rimozione dello stato giovi al figlio, considerando la durata del rapporto con chi lo ha riconosciuto, l’idoneità di questi a svolgere il ruolo genitoriale, il legame con l’altro genitore e la possibilità di stabilirne uno con il genitore biologico. L’impugnazione può quindi essere respinta, anche se la non paternità è provata, quando sia contraria all’interesse del minore.
Diversa è la posizione del minore convenuto nell’impugnazione promossa da altri: anche in tal caso gli va nominato un curatore speciale, perché il suo interesse è in conflitto potenziale con quello dei genitori e la mancata nomina determina la nullità del giudizio. Il provvedimento sulla nomina non è ricorribile per cassazione, salvo che decida sulla competenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 263 c.c. regola legittimazione e termini dell’impugnazione; l’art. 244, ultimo comma, c.c. prevede un meccanismo identico per il disconoscimento di paternità, e l’art. 247 c.c. la nomina del curatore per il minore convenuto. Il curatore speciale del minore è disciplinato in generale dagli artt. 78 e seguenti c.p.c. e, per i procedimenti di famiglia, dall’art. 473-bis.8 c.p.c. L’ascolto del minore è previsto dall’art. 315-bis c.c. e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Nella fase anteriore al giudizio il giudice minorile può adottare provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 333 c.c.