Art. 263 c.c. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
2. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
3. L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.(310)
4. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.(223)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l’art. 104, comma 10) che “ Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
Aggiornamento (310)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/2021, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l’autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l’azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 263 c.c. disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, cioè l’azione con cui si fa accertare che chi ha riconosciuto il figlio non ne è in realtà il genitore biologico. È lo strumento che, per la filiazione fuori del matrimonio, corrisponde al disconoscimento di paternità previsto per i figli nati nel matrimonio.
La norma è stata profondamente modificata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219: l’azione, prima imprescrittibile per tutti, lo è rimasta solo per il figlio, mentre per l’autore del riconoscimento e per gli altri interessati sono stati introdotti termini di decadenza. Due pronunce costituzionali ne hanno poi ridisegnato il funzionamento. Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272 ha escluso che la verità biologica prevalga in modo automatico sull’interesse del minore; Corte costituzionale, 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato illegittimo il terzo comma nella parte in cui non fa decorrere il termine annuale per l’autore del riconoscimento dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il giudice non si limita ad accertare la verità biologica: deve bilanciare in concreto il favor veritatis con l’interesse del figlio alla conservazione dello stato e dell’identità consolidata, considerando la durata del rapporto, l’idoneità di chi ha riconosciuto a svolgere il ruolo di genitore, il legame con l’altro genitore, la possibilità di instaurarne uno con il genitore biologico e la volontà del figlio capace di discernimento. Il bilanciamento opera anche quando il figlio è maggiorenne e deve basarsi su informazioni attuali.
Il riconoscimento consapevolmente falso, detto di compiacenza, non preclude l’azione al suo autore, ma lo sottopone al termine annuale dall’annotazione; l’interesse del minore può fondare il rigetto della domanda. Sul piano processuale, l’altro genitore che ha riconosciuto è litisconsorte necessario se il figlio è minore, non se è maggiorenne e autonomo; per il figlio minore convenuto va nominato un curatore speciale. La prova si fonda di regola sulla consulenza genetica, e il rifiuto di sottoporvisi è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 264 c.c. regola l’impugnazione nell’interesse del figlio minore tramite curatore speciale; gli artt. 265 e 266 c.c. disciplinano l’impugnazione per violenza e per interdizione giudiziale. L’art. 245 c.c. si applica per richiamo espresso; gli artt. 243-bis e 244 c.c. regolano il parallelo disconoscimento. L’art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, esclude l’impugnazione per chi abbia consentito alla procreazione assistita eterologa. Il riconoscimento consapevolmente falso può integrare il delitto di alterazione di stato (art. 567 c.p.). Accolta l’impugnazione, lo stato può essere attribuito al genitore biologico con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.).