Art. 263 c.c. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

2. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

3. L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.(310)

4. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.(223)

Testo in vigore dal 1° luglio 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l’art. 104, comma 10) che “ Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.

Aggiornamento (310)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/2021, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l’autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l’azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 263 c.c. disciplina l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, cioè l’azione con cui si fa accertare che chi ha riconosciuto il figlio non ne è in realtà il genitore biologico. È lo strumento che, per la filiazione fuori del matrimonio, corrisponde al disconoscimento di paternità previsto per i figli nati nel matrimonio.

La norma è stata profondamente modificata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219: l’azione, prima imprescrittibile per tutti, lo è rimasta solo per il figlio, mentre per l’autore del riconoscimento e per gli altri interessati sono stati introdotti termini di decadenza. Due pronunce costituzionali ne hanno poi ridisegnato il funzionamento. Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272 ha escluso che la verità biologica prevalga in modo automatico sull’interesse del minore; Corte costituzionale, 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato illegittimo il terzo comma nella parte in cui non fa decorrere il termine annuale per l’autore del riconoscimento dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

Contenuto della disposizione

  • Legittimati: l’autore del riconoscimento, il figlio riconosciuto e chiunque vi abbia interesse (ad esempio il genitore biologico, gli eredi, gli altri figli).
  • Figlio: per lui l’azione è imprescrittibile.
  • Autore del riconoscimento: deve agire entro un anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita, ovvero, per effetto della sentenza n. 133 del 2021, dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità; resta il limite massimo di cinque anni dall’annotazione, che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo. La madre che ha riconosciuto può provare, nello stesso termine, di aver ignorato l’impotenza del presunto padre.
  • Altri legittimati: devono agire entro cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.
  • Morte del legittimato: si applica l’art. 245 c.c. sulla sospensione del termine e sulla trasmissione dell’azione.

Profili applicativi

Il giudice non si limita ad accertare la verità biologica: deve bilanciare in concreto il favor veritatis con l’interesse del figlio alla conservazione dello stato e dell’identità consolidata, considerando la durata del rapporto, l’idoneità di chi ha riconosciuto a svolgere il ruolo di genitore, il legame con l’altro genitore, la possibilità di instaurarne uno con il genitore biologico e la volontà del figlio capace di discernimento. Il bilanciamento opera anche quando il figlio è maggiorenne e deve basarsi su informazioni attuali.

Il riconoscimento consapevolmente falso, detto di compiacenza, non preclude l’azione al suo autore, ma lo sottopone al termine annuale dall’annotazione; l’interesse del minore può fondare il rigetto della domanda. Sul piano processuale, l’altro genitore che ha riconosciuto è litisconsorte necessario se il figlio è minore, non se è maggiorenne e autonomo; per il figlio minore convenuto va nominato un curatore speciale. La prova si fonda di regola sulla consulenza genetica, e il rifiuto di sottoporvisi è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272: la verità biologica non ha rilevanza costituzionale assoluta tale da sottrarsi a bilanciamento; il giudice deve valutare se l’interesse alla verità prevalga su quello del minore, senza automatismi in un senso o nell’altro.
  • Corte costituzionale, 25 giugno 2020, n. 127: è non fondata la questione volta a escludere la legittimazione di chi abbia riconosciuto sapendo di non essere il genitore; anche in tal caso il bilanciamento va compiuto in concreto, considerando legame con l’altro genitore, possibilità di quello con il genitore biologico, durata del rapporto e idoneità genitoriale dell’autore.
  • Corte costituzionale, 25 giugno 2021, n. 133: è illegittimo l’art. 263, terzo comma, c.c. nella parte in cui non fa decorrere il termine annuale per l’autore del riconoscimento dalla conoscenza della non paternità; è invece legittimo il limite di cinque anni dall’annotazione.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 novembre 2024, n. 29882: il riconoscimento consapevolmente falso non preclude in automatico l’azione, sottoposta però a un rigoroso termine di decadenza; l’interesse del minore può costituire autonomo fondamento del rigetto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 novembre 2023, n. 32417: il bilanciamento in concreto si impone anche quando il riconosciuto sia maggiorenne; nella specie è stata confermata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dagli eredi contro una donna riconosciuta trent’anni prima.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24740: l’accertamento dell’interesse del minore deve essere rigoroso e fattuale e considerare durata del rapporto, idoneità genitoriale, legami con l’altro genitore e con quello biologico, stabilità dei rapporti familiari.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 ottobre 2023, n. 28646: il bilanciamento deve fondarsi su informazioni attuali, anche in appello, specie quando i rapporti tra il minore e chi lo ha riconosciuto siano mutati.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 aprile 2019, n. 10775: il genitore il cui riconoscimento non è impugnato è litisconsorte necessario nel giudizio relativo al figlio minore; in senso complementare, Cassazione civile, sez. I, ord. 2 febbraio 2022, n. 3252 lo esclude quando il figlio sia maggiorenne ed economicamente indipendente.

Rapporti con altre norme

L’art. 264 c.c. regola l’impugnazione nell’interesse del figlio minore tramite curatore speciale; gli artt. 265 e 266 c.c. disciplinano l’impugnazione per violenza e per interdizione giudiziale. L’art. 245 c.c. si applica per richiamo espresso; gli artt. 243-bis e 244 c.c. regolano il parallelo disconoscimento. L’art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, esclude l’impugnazione per chi abbia consentito alla procreazione assistita eterologa. Il riconoscimento consapevolmente falso può integrare il delitto di alterazione di stato (art. 567 c.p.). Accolta l’impugnazione, lo stato può essere attribuito al genitore biologico con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.).