Art. 269 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La paternità e la maternità... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

2. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

3. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 269 c.c. apre il capo dedicato alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, l’azione con cui il figlio non riconosciuto ottiene l’accertamento del rapporto di filiazione e lo stato corrispondente. La norma attua l’art. 30 Cost., che impone ai genitori i doveri verso i figli e rimette alla legge di dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità, e tutela il diritto del figlio all’identità personale, di cui la conoscenza delle proprie origini è parte essenziale.

L’assetto attuale è il risultato di una lunga evoluzione. Corte costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 50 ha eliminato il giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione (art. 274 c.c.), e Corte costituzionale, 28 novembre 2002, n. 494 l’ha estesa ai figli nati da persone legate da vincoli di parentela. La legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, hanno inserito l’azione nel quadro dell’unicità dello stato di figlio, superando la distinzione tra figli legittimi e naturali. Il testo dell’articolo è rimasto sostanzialmente invariato.

Contenuto della disposizione

  • Ammissibilità (primo comma): la paternità e la maternità possono essere dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso; l’azione è quindi preclusa se il figlio ha uno stato incompatibile (art. 253 c.c.), che va prima rimosso, e richiede l’autorizzazione dell’art. 251 c.c. per i figli nati da persone legate da vincoli di parentela o affinità.
  • Libertà della prova (secondo comma): la prova può essere data con ogni mezzo, senza gerarchie tra prove storiche, presuntive e scientifiche.
  • Prova della maternità (terzo comma): consiste nel dimostrare l’identità tra chi pretende di essere figlio e il nato dalla donna che si assume madre.
  • Limite (quarto comma): la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra lei e il preteso padre all’epoca del concepimento non bastano a provare la paternità; possono però concorrere con altri elementi.

Profili applicativi

La prova decisiva è oggi la consulenza tecnica genetica, che ha natura percipiente, cioè accerta direttamente il fatto: la sua ammissione non è subordinata alla previa dimostrazione di una relazione o di rapporti sessuali tra la madre e il convenuto. Il prelievo non è coercibile, ma il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporvisi è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. come argomento di prova di così elevato valore indiziario da poter fondare, da solo, l’accoglimento della domanda, anche in mancanza della dichiarazione della madre.

Non giustificano il rifiuto la tutela della riservatezza, poiché i dati sono usati solo a fini di giustizia e il consulente è vincolato al segreto, né condizioni di salute che non rendano rischioso un esame non invasivo come il prelievo salivare, né ipotesi difensive prive di riscontro. Per il convenuto, l’errore più frequente è opporre un rifiuto generico confidando nella mancanza di altre prove: proprio quella mancanza giustifica la valorizzazione del suo comportamento. La sentenza produce gli effetti del riconoscimento (art. 277 c.c.), con decorrenza dalla nascita del mantenimento e possibile risarcimento del danno da privazione della figura genitoriale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 3 marzo 2022, n. 7092: il rifiuto ingiustificato del test del DNA è valutabile ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. e può bastare da solo, in correlazione con le dichiarazioni della madre, anche senza prova dei rapporti sessuali; è manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., perché il convenuto resta libero di sottoporsi o no al prelievo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 31 luglio 2023, n. 23270: la condizione di cardiopatico ottuagenario non giustifica il rifiuto, dato il carattere non invasivo dell’esame, e i patemi d’animo sono connaturati al processo; il danno da privazione del rapporto genitoriale non è in re ipsa e va provato con allegazioni specifiche.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 febbraio 2026, n. 3130: il rifiuto può avere valore determinante quando le giustificazioni addotte (nella specie, una presunta sottrazione del liquido seminale) siano prive di prova e di elementi che le rendano plausibili; la consulenza ematologica rientra nei poteri istruttori ordinari del giudice.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 giugno 2019, n. 16128: la consulenza genetica è percipiente e la sua ammissione non è subordinata alla prova storica della relazione, non esistendo gerarchia né ordine cronologico tra i mezzi di prova.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 dicembre 2018, n. 32308: il prelievo per l’esame genetico non è ispezione corporale ma strumento della consulenza; il rifiuto, legittimo ma ingiustificato, è valutabile con gli altri elementi.
  • Cassazione civile, sez. I, 26 novembre 2021, n. 37023: è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 269 c.c. per la disparità con la madre, che può partorire in anonimato: l’interesse del padre a sottrarsi alla responsabilità non è meritevole di tutela, e la paternità può fondarsi sul solo dato biologico.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2014, n. 16662: la dichiarazione della madre non è sufficiente ma neppure necessaria, e il rifiuto ingiustificato può costituire l’unica fonte di convincimento anche in sua mancanza.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 ottobre 2021, n. 27560: la dichiarazione giudiziale non può essere accolta in contrasto con lo stato di figlio nato nel matrimonio, che va prima rimosso con il disconoscimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 270 c.c. regola legittimazione attiva e imprescrittibilità; l’art. 276 c.c. la legittimazione passiva; l’art. 273 c.c. l’azione nell’interesse del minore; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza; l’art. 279 c.c. il mantenimento quando l’azione non è proponibile. Gli artt. 251, 253 e 278 c.c. fissano i limiti di ammissibilità. Sul piano processuale rilevano gli artt. 116 e 118 c.p.c. e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Gli artt. 2 e 30 Cost. e l’art. 8 CEDU fondano il diritto all’identità biologica.