Art. 269 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La paternità e la maternità... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
2. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
3. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 269 c.c. apre il capo dedicato alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, l’azione con cui il figlio non riconosciuto ottiene l’accertamento del rapporto di filiazione e lo stato corrispondente. La norma attua l’art. 30 Cost., che impone ai genitori i doveri verso i figli e rimette alla legge di dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità, e tutela il diritto del figlio all’identità personale, di cui la conoscenza delle proprie origini è parte essenziale.
L’assetto attuale è il risultato di una lunga evoluzione. Corte costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 50 ha eliminato il giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione (art. 274 c.c.), e Corte costituzionale, 28 novembre 2002, n. 494 l’ha estesa ai figli nati da persone legate da vincoli di parentela. La legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, hanno inserito l’azione nel quadro dell’unicità dello stato di figlio, superando la distinzione tra figli legittimi e naturali. Il testo dell’articolo è rimasto sostanzialmente invariato.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La prova decisiva è oggi la consulenza tecnica genetica, che ha natura percipiente, cioè accerta direttamente il fatto: la sua ammissione non è subordinata alla previa dimostrazione di una relazione o di rapporti sessuali tra la madre e il convenuto. Il prelievo non è coercibile, ma il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporvisi è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. come argomento di prova di così elevato valore indiziario da poter fondare, da solo, l’accoglimento della domanda, anche in mancanza della dichiarazione della madre.
Non giustificano il rifiuto la tutela della riservatezza, poiché i dati sono usati solo a fini di giustizia e il consulente è vincolato al segreto, né condizioni di salute che non rendano rischioso un esame non invasivo come il prelievo salivare, né ipotesi difensive prive di riscontro. Per il convenuto, l’errore più frequente è opporre un rifiuto generico confidando nella mancanza di altre prove: proprio quella mancanza giustifica la valorizzazione del suo comportamento. La sentenza produce gli effetti del riconoscimento (art. 277 c.c.), con decorrenza dalla nascita del mantenimento e possibile risarcimento del danno da privazione della figura genitoriale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 270 c.c. regola legittimazione attiva e imprescrittibilità; l’art. 276 c.c. la legittimazione passiva; l’art. 273 c.c. l’azione nell’interesse del minore; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza; l’art. 279 c.c. il mantenimento quando l’azione non è proponibile. Gli artt. 251, 253 e 278 c.c. fissano i limiti di ammissibilità. Sul piano processuale rilevano gli artt. 116 e 118 c.p.c. e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Gli artt. 2 e 30 Cost. e l’art. 8 CEDU fondano il diritto all’identità biologica.