Art. 244 c.c. Termini dell’azione di disconoscimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
2. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
3. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
4. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.(223)
5. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
6. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell’art. 235 dello stesso codice, che il termine dell’azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie”.
Aggiornamento (118)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell’art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare” e “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell’art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito”.
Aggiornamento (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104, comma 9) che “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 244 c.c. fissa i termini entro cui può essere proposta l’azione di disconoscimento della paternità prevista dall’art. 243-bis c.c. È la norma che realizza il punto di equilibrio tra la verità biologica della filiazione e la stabilità dello stato del figlio: ai genitori è concesso un tempo breve, decorrente dalla conoscenza dei fatti rilevanti e comunque non oltre cinque anni dalla nascita; al figlio l’azione è riconosciuta senza limiti di tempo.
Il testo vigente è stato sostituito dall’art. 18 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219. La riforma ha recepito le pronunce della Corte costituzionale che avevano ancorato la decorrenza alla conoscenza dell’adulterio o dell’impotenza (sentenze n. 134 del 1985 e n. 170 del 1999), ha introdotto il limite quinquennale per marito e madre e ha reso l’azione imprescrittibile per il figlio, che in precedenza poteva agire solo entro un anno dalla maggiore età o dalla scoperta dei fatti. La disciplina transitoria (art. 104, comma 9, del d.lgs. n. 154 del 2013) fa decorrere il termine quinquennale, per i figli già nati, dall’entrata in vigore del decreto (7 febbraio 2014), fermi gli effetti del giudicato.
Contenuto della disposizione
I termini sono di decadenza, sottratti alla disponibilità delle parti: il giudice ne verifica d’ufficio il rispetto (art. 2969 c.c.). La decorrenza è sospesa per l’interdetto e per chi versa in abituale grave infermità di mente (art. 245 c.c.).
Profili applicativi
Il contenzioso si concentra sulla decorrenza del termine annuale del marito. Grava su di lui l’onere di provare di aver agito entro l’anno dalla scoperta, mentre i convenuti possono dimostrare una conoscenza anteriore. Per scoperta dell’adulterio si intende la conoscenza certa di una relazione o di un incontro sessuale idoneo al concepimento nel periodo rilevante, non il semplice sospetto né la notizia di una frequentazione. L’esito del test genetico non fa di per sé decorrere il termine, ma può costituirne il momento iniziale quando sia esso a rivelare l’adulterio e non vi siano elementi di una conoscenza anteriore.
Va inoltre ricordato che il limite quinquennale opera come sbarramento assoluto per marito e madre, anche se la scoperta è successiva: in quel caso resta solo l’iniziativa del figlio o del curatore speciale. Nell’istanza di nomina del curatore il giudice valuta l’interesse del minore all’esercizio dell’azione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 244 c.c. presuppone l’art. 243-bis c.c., che regola legittimazione e prova del disconoscimento, ed è integrato dall’art. 245 c.c. (sospensione per incapacità), dall’art. 246 c.c. (trasmissibilità agli eredi, che richiama il sesto comma) e dall’art. 247 c.c. (contraddittorio e curatore del minore). Il sesto comma è richiamato anche dagli artt. 248 e 249 c.c. per le azioni di contestazione e di reclamo dello stato, imprescrittibili. Per i figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 263 c.c. prevede un sistema di termini parallelo, sul quale è intervenuta Corte costituzionale n. 133 del 2021. La rilevabilità d’ufficio della decadenza discende dall’art. 2969 c.c.