Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

2. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 251 c.c. disciplina il riconoscimento del figlio nato da persone legate da un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado (fratelli e sorelle), ovvero da un vincolo di affinità in linea retta: la figura che il linguaggio tradizionale chiamava figlio incestuoso. Nel testo originario del codice, confermato dalla riforma del 1975, il riconoscimento di questi figli era vietato salvo che i genitori ignorassero il vincolo al momento del concepimento.

La norma è stata interamente riscritta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha sostituito il divieto con un regime di autorizzazione giudiziale, in attuazione del principio di unicità dello stato di figlio. La riforma ha recepito l’impostazione di Corte costituzionale, 28 novembre 2002, n. 494, che aveva già dichiarato illegittimo l’art. 278 c.c. nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e le relative indagini per questi figli. L’art. 278 c.c., riformulato nell’ambito della stessa riforma, subordina ora anche l’azione di dichiarazione giudiziale alla previa autorizzazione prevista dall’art. 251 c.c. La ratio attuale non è più la difesa dell’ordine familiare, ma la tutela del figlio, che non può subire le conseguenze della condotta dei genitori.

Contenuto della disposizione

La norma si compone di due commi.

  • Primo comma: il figlio nato dai rapporti indicati può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice, il quale decide avendo riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Non rileva più la buona o mala fede dei genitori: decisivo è soltanto il bilanciamento tra il diritto allo status e la protezione del figlio.
  • Secondo comma: il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice. Per il figlio maggiorenne, che deve comunque prestare l’assenso ai sensi dell’art. 250 c.c., il controllo è affidato alla sua stessa volontà.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni, secondo l’art. 38 disp. att. c.c., che menziona espressamente il provvedimento previsto dall’art. 251 c.c. Il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione e si conclude con un provvedimento motivato sull’interesse del figlio.

Profili applicativi

La casistica è rara ma delicata, spesso intrecciata con procedimenti penali per violenza sessuale o incesto (art. 564 c.p.) e con procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Il giudice deve accertare, anche con l’ausilio dei servizi sociali e di consulenze psicologiche, se l’emersione formale del legame di sangue esponga il figlio a pregiudizi personali o sociali superiori al vantaggio di acquisire lo status, e se il genitore che chiede di riconoscere sia autore di condotte abusive. Può accadere che solo uno dei genitori sia autorizzato, ad esempio quello che ha subito la violenza.

Anche la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è ammessa, ma l’art. 278 c.c. vigente stabilisce che l’azione non può essere promossa senza la previa autorizzazione dell’art. 251 c.c.: anche la via giudiziale passa dunque per la valutazione dell’interesse del figlio. Errore da evitare è trattare la domanda come quella ordinaria dell’art. 250 c.c., nella quale il diritto del genitore è sacrificabile solo per motivi gravissimi: qui il criterio è più protettivo e l’autorizzazione è sempre necessaria.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 novembre 2002, n. 494: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, primo comma, c.c. nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli nati da persone legate dai vincoli dell’art. 251 c.c. era vietato, perché il figlio veniva privato di uno status per fatti dei genitori su cui nulla poteva.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 29 luglio 2015, n. 16103: l’autorizzazione dell’art. 251 c.c. si riferisce esclusivamente all’ipotesi ivi disciplinata e spetta al tribunale per i minorenni, perché in questo solo caso il legislatore ha ammesso che il diritto allo status ceda alla protezione del figlio nato da relazione incestuosa, situazione che giustifica l’intervento del giudice specializzato; l’autorizzazione del genitore infrasedicenne prevista dall’art. 250 c.c. spetta invece al tribunale ordinario (regolamento dichiarato inammissibile, con principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).
  • Cassazione civile, sez. I, 4 luglio 2002, n. 9724: pronunciando sulla disciplina previgente, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 251 e 278 c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., aprendo la strada alla sentenza costituzionale del 2002 e quindi alla riforma del 2012.

Rapporti con altre norme

L’art. 250 c.c. regola i requisiti generali del riconoscimento, compreso l’assenso del figlio ultraquattordicenne; l’art. 254 c.c. ne fissa le forme. L’art. 269 c.c. ammette la dichiarazione giudiziale nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e l’art. 278 c.c. la subordina, per questi figli, alla medesima autorizzazione. Gli artt. 74 e seguenti c.c. definiscono parentela e affinità; l’art. 87 c.c. pone gli impedimenti matrimoniali corrispondenti. Sul versante penale rileva l’art. 564 c.p. La competenza del tribunale per i minorenni è fissata dall’art. 38 disp. att. c.c.; il fondamento costituzionale è negli artt. 2, 3 e 30 Cost.