Art. 266 c.c. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.