Art. 253 c.c. Inammissibilità del riconoscimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio... in cui la persona si trova.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 253 c.c. stabilisce che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. È una regola di coerenza del sistema degli status: nessuno può essere contemporaneamente figlio di due padri o di due madri, e lo stato già attribuito dall’atto di nascita, da un precedente riconoscimento o da una sentenza può essere rimosso soltanto con le azioni appositamente previste, che garantiscono il contraddittorio di tutti gli interessati.

Nella formulazione originaria la norma vietava il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato. La riforma della filiazione, avviata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ne ha generalizzato la portata, riferendola a qualunque stato di figlio, in coerenza con il principio di unicità dello stato filiale. La ratio si è così spostata dal favore per la famiglia legittima alla certezza degli status e alla tutela dell’identità del figlio.

Contenuto della disposizione

Il divieto opera ogni volta che la persona da riconoscere abbia già uno stato di figlio incompatibile con quello che il riconoscimento attribuirebbe. Le ipotesi tipiche sono:

  • figlio nato nel matrimonio, per il quale opera la presunzione di paternità del marito (art. 231 c.c.): il padre biologico non può riconoscerlo finché lo stato non sia rimosso con l’azione di disconoscimento (artt. 243-bis e seguenti c.c.);
  • figlio già riconosciuto da altra persona dello stesso sesso del dichiarante: occorre prima l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.);
  • figlio adottato con adozione piena, che ha acquistato lo stato di figlio degli adottanti.

Il riconoscimento compiuto in violazione del divieto è privo di effetti finché sussiste lo stato incompatibile; la medesima preclusione vale per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, che l’art. 269 c.c. ammette solo nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

Profili applicativi

La norma ha rilievo soprattutto processuale: la rimozione dello stato preesistente è pregiudiziale rispetto all’accertamento della diversa filiazione, e non può avvenire in via incidentale. Il padre biologico di un figlio nato nel matrimonio non è legittimato a disconoscerlo in via autonoma; se il minore ha meno di quattordici anni, può solo sollecitare la nomina di un curatore speciale che promuova l’azione di disconoscimento.

Non sempre, però, la nascita da donna coniugata produce uno stato ostativo: se la madre ha dichiarato nell’atto di nascita che il figlio è stato concepito fuori del matrimonio, la presunzione di paternità del marito non opera e nulla impedisce il riconoscimento o l’azione giudiziale nei confronti di un terzo. Nelle successioni, il riconoscimento compiuto mentre il figlio aveva un diverso stato diventa operativo solo dal passaggio in giudicato della sentenza che rimuove lo stato incompatibile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 ottobre 2021, n. 27560: la dichiarazione giudiziale di paternità non può essere accolta in contrasto con lo stato di figlio nato nel matrimonio, che va prima rimosso con il disconoscimento; il padre biologico non è legittimato a proporre in via autonoma tale azione e può solo chiedere, per il minore infraquattordicenne, la nomina di un curatore speciale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 ottobre 2023, n. 28351: quando la madre ha dichiarato nell’atto di nascita che il figlio è nato fuori del matrimonio, la presunzione di paternità del marito non opera, anche se un successivo riconoscimento di altro uomo sia stato annullato; non serve dunque il disconoscimento e l’art. 253 c.c. non osta all’azione verso un terzo.
  • Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2014, n. 370: lo stato di figlio legittimo può essere rimosso solo con il procedimento di disconoscimento; gli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza straniera di divorzio, anche delibata, non bastano a superare il divieto di riconoscimento (pronuncia sulla disciplina anteriore alla riforma, il cui principio vale per ogni stato di figlio).
  • Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2013, n. 15990: l’art. 253 c.c. impedisce la sovrapposizione di stati di filiazione incompatibili, sicché il riconoscimento compiuto con testamento mentre il figlio era legittimo di altri acquista efficacia, anche ai fini successori, solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 ottobre 2023, n. 28442: il disconoscimento, pregiudiziale rispetto all’accertamento della paternità biologica ai sensi dell’art. 253 c.c., elimina ab origine il rapporto con il padre presunto, mentre il padre dichiarato giudizialmente è tenuto al mantenimento dalla nascita.

Rapporti con altre norme

Il divieto si coordina con l’art. 231 c.c. (presunzione di paternità), con gli artt. 243-bis e seguenti c.c. (disconoscimento), con l’art. 240 c.c. (contestazione dello stato) e con gli artt. 263 e 264 c.c. (impugnazione del riconoscimento). L’art. 269 c.c. estende la preclusione alla dichiarazione giudiziale. Per il figlio adottato rileva l’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Sul versante penale, il riconoscimento consapevolmente falso può integrare il delitto di alterazione di stato previsto dall’art. 567 c.p.