Art. 252 c.c. Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

2. L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

3. (223)

4. Qualora il figlio... sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia... è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio.

5. È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore... che abbia effettuato il riconoscimento.

6. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera c che al secondo comma “le parole: ”e dei figli legittimi“ sono sostituite dalle seguenti: ”convivente e degli altri figli“”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 252 c.c. regola la situazione del figlio nato fuori del matrimonio che sia riconosciuto da un genitore coniugato con un’altra persona, e in particolare il suo eventuale inserimento nella famiglia fondata sul matrimonio di quel genitore. La norma deve conciliare tre interessi: quello del figlio a crescere con il proprio genitore e a mantenere i rapporti con l’altro, quello del coniuge e degli altri figli a non vedersi imporre una convivenza non voluta, e quello dell’altro genitore che abbia riconosciuto il figlio.

La disposizione risale alla riforma del diritto di famiglia del 1975 ed è stata adeguata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha sostituito il riferimento ai figli legittimi con quello al coniuge convivente e agli altri figli e ha introdotto l’ascolto dei minori. La formula “famiglia legittima” sopravvive nel secondo comma come residuo lessicale, ma va letta alla luce dell’unicità dello stato di figlio sancita dall’art. 315 c.c.

Contenuto della disposizione

La norma distingue in base al momento del riconoscimento.

  • Riconoscimento durante il matrimonio (primo e secondo comma): il giudice, valutate le circostanze, decide sull’affidamento del minore e adotta ogni provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L’inserimento nella famiglia del genitore può essere autorizzato se non contrario all’interesse del minore e se consentono l’altro coniuge, i figli conviventi ultrasedicenni e l’altro genitore che abbia riconosciuto il figlio; il giudice fissa le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
  • Riconoscimento anteriore al matrimonio (terzo e quarto comma): l’inserimento richiede il consenso dell’altro coniuge, salvo che il figlio convivesse già con il genitore al momento del matrimonio o che il coniuge ne conoscesse l’esistenza; occorre anche il consenso dell’altro genitore che ha riconosciuto.
  • Disaccordo (quinto comma): se i genitori non sono d’accordo o manca il consenso degli altri figli conviventi, decide il giudice nell’interesse dei minori, dopo aver ascoltato i figli ultradodicenni e quelli di età inferiore capaci di discernimento.

Profili applicativi

Il consenso del coniuge resta l’elemento di maggiore rigidità: il giudice non può sostituirlo quando il riconoscimento è avvenuto durante il matrimonio, perché l’inserimento in una comunità domestica non può essere imposto a chi non lo accetta. Il rifiuto dell’altro genitore che ha riconosciuto il figlio, invece, può essere superato se contrario all’interesse del minore, come chiarito dalla Corte costituzionale. Nella prassi la norma si intreccia con le disposizioni sull’affidamento dei figli dopo la crisi della coppia genitoriale: quando i genitori del figlio nato fuori del matrimonio non convivono, il giudice regola affidamento, collocamento e mantenimento secondo gli artt. 337-bis e seguenti c.c., con il rito unitario degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.

I provvedimenti sull’inserimento non definiscono in modo stabile posizioni di diritto soggettivo: sono modificabili e revocabili in relazione all’evoluzione della situazione del minore. Nella valutazione rilevano l’età, i legami già instaurati, l’atteggiamento del coniuge e dei fratelli, la stabilità dell’ambiente domestico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 17 giugno 1987, n. 229: ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’ultimo comma dell’art. 252 c.c., chiarendo che l’inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori può essere autorizzato anche se l’altro genitore che lo ha riconosciuto rifiuta il consenso, quando il rifiuto risulti contrario all’interesse del figlio.
  • Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1989, n. 548: i provvedimenti del giudice minorile sull’autorizzazione all’inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori sono modificabili e revocabili, non incidono in via definitiva sulle posizioni soggettive e perciò non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 settembre 2025, n. 25403: anche per i figli nati fuori del matrimonio la frequentazione paritaria con i genitori ha natura tendenziale e il giudice può discostarsene per garantire stabilità al minore; il contributo al mantenimento si ripartisce tra i genitori secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto del valore dell’eventuale assegnazione della casa familiare.

Rapporti con altre norme

L’art. 250 c.c. disciplina il riconoscimento e il consenso del primo genitore; l’art. 258 c.c. limita gli effetti del riconoscimento al genitore che lo compie e ai suoi parenti. Gli artt. 315 e 315-bis c.c. affermano l’unicità dello stato di figlio e il diritto a crescere in famiglia; l’art. 316 c.c. regola la responsabilità genitoriale e gli artt. 337-bis e seguenti c.c. l’affidamento in caso di genitori non conviventi. L’ascolto del minore è disciplinato dagli artt. 315-bis, terzo comma, e 336-bis c.c. e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Sul piano costituzionale rilevano gli artt. 29 e 30 Cost., che bilanciano la tutela della famiglia fondata sul matrimonio con i diritti dei figli nati fuori di essa.