Art. 258 c.c. Effetti del riconoscimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

2. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 258 c.c. definisce l’ambito soggettivo degli effetti del riconoscimento: questo opera nei confronti del genitore che lo ha compiuto e dei parenti di lui. La norma esprime il carattere personale e unilaterale dell’atto, che non può coinvolgere l’altro genitore senza la sua volontà o senza un accertamento giudiziale, e tutela la riservatezza di quest’ultimo.

Il primo comma è stato modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha aggiunto il riferimento ai parenti del genitore, superando la regola tradizionale per cui il figlio naturale non entrava in rapporto di parentela con la famiglia del genitore. La modifica è il fulcro della riforma della filiazione: insieme al nuovo art. 74 c.c., secondo cui la parentela sussiste sia nel caso di filiazione nel matrimonio sia fuori di esso, ha reso effettiva l’unicità dello stato di figlio, completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in tre commi.

  • Effetti personali e familiari (primo comma): il riconoscimento costituisce lo stato di figlio verso il genitore che lo compie e instaura i rapporti di parentela con i suoi ascendenti, fratelli, zii e cugini, con le conseguenze in tema di successione, alimenti e diritto di visita dei nonni. Gli effetti retroagiscono alla nascita, perché l’atto accerta un fatto preesistente, la procreazione.
  • Divieto di indicazioni sull’altro genitore (secondo comma): l’atto di riconoscimento compiuto da uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro; se inserite, sono senza effetto.
  • Sanzione (terzo comma): il pubblico ufficiale che riceve tali indicazioni e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sono puniti con l’ammenda, e le indicazioni devono essere cancellate. Gli importi, ancora espressi in lire nel testo, vanno convertiti secondo le regole generali.

Profili applicativi

La conseguenza pratica di maggior rilievo della retroattività è economica. Poiché il dovere di mantenere il figlio sorge con la nascita, il genitore che ha riconosciuto per primo e ha provveduto da solo può agire in regresso contro l’altro per la quota a suo carico, quando la filiazione venga accertata o riconosciuta in seguito. Il rimborso ha natura in senso lato indennitaria e può essere liquidato in via equitativa, sulla base degli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti; non si calcola semplicemente devalutando l’assegno fissato per il futuro. La prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento.

Quanto al secondo comma, la dichiarazione del genitore che indica l’altro non produce lo stato di figlio nei suoi confronti: occorrono il riconoscimento di quest’ultimo o la dichiarazione giudiziale. Errore frequente è considerare tali indicazioni come prova della paternità: il quarto comma dell’art. 269 c.c. esclude che la sola dichiarazione della madre basti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 6 ottobre 2006, n. 21628: l’art. 258 c.c. mira a impedire che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore all’altro, non a escludere il rapporto di parentela con la famiglia del genitore; i parenti naturali vanno perciò inclusi tra i successibili dell’art. 565 c.c. (pronuncia anteriore alla riforma, che ne ha anticipato l’esito).
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 giugno 2022, n. 19009: la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento con efficacia retroattiva dalla nascita; il genitore che ha provveduto da solo ha diritto di regresso per la quota dell’altro e il giudice può liquidarlo in via equitativa, senza una prova analitica degli esborsi.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 ottobre 2023, n. 28442: dalla dichiarazione di filiazione discendono, in base al combinato disposto degli artt. 277, 258, 148 e 316-bis c.c., il concorso nel mantenimento fin dalla nascita e il diritto di regresso dell’altro genitore, anche se il figlio era stato in parte mantenuto dal padre presunto poi disconosciuto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12246: il dovere di mantenimento è certo nell’an perché discende dalla legge e decorre dalla nascita; la liquidazione equitativa del rimborso al genitore che vi ha provveduto non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 agosto 2026, n. 24449: l’assegno per il futuro decorre dalla domanda, mentre per il periodo anteriore spetta il regresso pro quota ai sensi dell’art. 1299 c.c., da quantificare sugli esborsi sostenuti e non sull’importo fissato per il futuro; la mancata prova degli esborsi preclude il rimborso.
  • Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596: il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita è esercitabile, e si prescrive, solo dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 74 c.c. definisce la parentela anche per la filiazione fuori del matrimonio; l’art. 315 c.c. sancisce l’unicità dello stato di figlio. L’art. 277 c.c. attribuisce alla sentenza dichiarativa gli effetti del riconoscimento; gli artt. 316-bis e 337-ter c.c. regolano il concorso dei genitori nel mantenimento e l’art. 1299 c.c. il regresso tra condebitori solidali. Il diritto degli ascendenti ai rapporti con i nipoti è tutelato dall’art. 317-bis c.c.; le conseguenze successorie dagli artt. 565 e seguenti c.c. Gli artt. 250 e 254 c.c. regolano presupposti e forme del riconoscimento.