Art. 258 c.c. Effetti del riconoscimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
2. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 258 c.c. definisce l’ambito soggettivo degli effetti del riconoscimento: questo opera nei confronti del genitore che lo ha compiuto e dei parenti di lui. La norma esprime il carattere personale e unilaterale dell’atto, che non può coinvolgere l’altro genitore senza la sua volontà o senza un accertamento giudiziale, e tutela la riservatezza di quest’ultimo.
Il primo comma è stato modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha aggiunto il riferimento ai parenti del genitore, superando la regola tradizionale per cui il figlio naturale non entrava in rapporto di parentela con la famiglia del genitore. La modifica è il fulcro della riforma della filiazione: insieme al nuovo art. 74 c.c., secondo cui la parentela sussiste sia nel caso di filiazione nel matrimonio sia fuori di esso, ha reso effettiva l’unicità dello stato di figlio, completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre commi.
Profili applicativi
La conseguenza pratica di maggior rilievo della retroattività è economica. Poiché il dovere di mantenere il figlio sorge con la nascita, il genitore che ha riconosciuto per primo e ha provveduto da solo può agire in regresso contro l’altro per la quota a suo carico, quando la filiazione venga accertata o riconosciuta in seguito. Il rimborso ha natura in senso lato indennitaria e può essere liquidato in via equitativa, sulla base degli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti; non si calcola semplicemente devalutando l’assegno fissato per il futuro. La prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento.
Quanto al secondo comma, la dichiarazione del genitore che indica l’altro non produce lo stato di figlio nei suoi confronti: occorrono il riconoscimento di quest’ultimo o la dichiarazione giudiziale. Errore frequente è considerare tali indicazioni come prova della paternità: il quarto comma dell’art. 269 c.c. esclude che la sola dichiarazione della madre basti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 74 c.c. definisce la parentela anche per la filiazione fuori del matrimonio; l’art. 315 c.c. sancisce l’unicità dello stato di figlio. L’art. 277 c.c. attribuisce alla sentenza dichiarativa gli effetti del riconoscimento; gli artt. 316-bis e 337-ter c.c. regolano il concorso dei genitori nel mantenimento e l’art. 1299 c.c. il regresso tra condebitori solidali. Il diritto degli ascendenti ai rapporti con i nipoti è tutelato dall’art. 317-bis c.c.; le conseguenze successorie dagli artt. 565 e seguenti c.c. Gli artt. 250 e 254 c.c. regolano presupposti e forme del riconoscimento.