Art. 247 c.c. Legittimazione passiva

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

2. Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

3. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.