Art. 249 c.c. Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

2. L’azione è imprescrittibile.

3. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

4. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

5. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.