Art. 254 c.c. Forma del riconoscimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.(111) (112a)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.

Aggiornamento (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 254 c.c. stabilisce le forme del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Trattandosi di un atto che attribuisce uno stato personale, opponibile a tutti e destinato a risultare dai registri dello stato civile, il legislatore ne esige la forma solenne: la certezza degli status prevale sulla libertà delle forme che caratterizza gli atti di autonomia privata.

Il primo comma è rimasto sostanzialmente invariato. Il secondo comma, che attribuiva valore di riconoscimento alla domanda di legittimazione del figlio naturale presentata al giudice, è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, coerentemente con la soppressione dell’istituto della legittimazione, divenuto superfluo una volta affermata l’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.).

Contenuto della disposizione

Il riconoscimento può essere fatto, alternativamente:

  • nell’atto di nascita, con la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile o, nei casi previsti, alla direzione sanitaria;
  • con apposita dichiarazione posteriore alla nascita o anche solo al concepimento, resa davanti a un ufficiale dello stato civile;
  • in un atto pubblico, ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • in un testamento, qualunque ne sia la forma (olografo, pubblico o segreto).

L’elencazione è tassativa. Il riconoscimento del concepito è ammesso, ma produce effetto solo con la nascita. Quello contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato (art. 256 c.c.). L’atto è irrevocabile, non tollera condizioni o termini (art. 257 c.c.) e, una volta compiuto, attribuisce lo stato di figlio finché non sia rimosso con l’impugnazione per difetto di veridicità o per gli altri vizi previsti dalla legge.

Profili applicativi

Le questioni pratiche riguardano soprattutto il riconoscimento testamentario. Non basta una scrittura che affermi la paternità: occorre un atto che abbia i requisiti formali e la funzione del testamento, cioè una disposizione destinata a operare dopo la morte. Una dichiarazione di scienza priva di ogni riferimento alla morte non vale come riconoscimento, sicché chi intenda far valere lo stato dovrà agire per la dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 269 c.c., nella quale quella scrittura potrà valere come elemento di prova.

Il riconoscimento validamente compiuto rende inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di dichiarazione giudiziale nei confronti dello stesso genitore. Anche il riconoscimento ricevuto all’estero nelle forme locali è trascrivibile nei registri italiani. Errore frequente è ritenere sufficienti forme diverse, come la scrittura privata autenticata o la dichiarazione resa in un verbale di udienza non qualificabile come atto pubblico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1993: l’art. 254 c.c. contiene un’elencazione tassativa delle forme del riconoscimento; perché la dichiarazione sia contenuta in un testamento occorre che l’atto, oltre alla forma olografa, abbia natura di disposizione mortis causa, e una mera enunciazione del fatto della procreazione senza riferimento alla morte non è testamento.
  • Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 1991, n. 8751: il riconoscimento valido, anche se contenuto in testamento olografo, attribuisce lo stato in modo irrevocabile e vincolante finché non sia rimosso con le impugnazioni previste, sicché la domanda di dichiarazione giudiziale verso il medesimo genitore è inammissibile per difetto di interesse.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1988, n. 2358: il riconoscimento reso all’estero dal cittadino italiano nelle forme ammesse dalla legge del luogo è direttamente trascrivibile nei registri dello stato civile e produce gli obblighi patrimoniali previsti dalla legge italiana senza necessità di delibazione (pronuncia sulla disciplina dello stato civile allora vigente).
  • Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1992, n. 4351: presupposto dell’abrogata legittimazione per susseguente matrimonio era il riconoscimento da parte di entrambi i genitori nelle forme dell’art. 254 c.c.; in difetto, il figlio restava tale soltanto per il genitore che lo aveva riconosciuto e poteva agire per la dichiarazione giudiziale verso un terzo.

Rapporti con altre norme

L’art. 250 c.c. individua chi può riconoscere e i consensi necessari; l’art. 255 c.c. regola il riconoscimento del figlio premorto, l’art. 256 c.c. l’irrevocabilità e l’efficacia di quello testamentario, l’art. 257 c.c. la nullità delle clausole limitative. L’art. 587, secondo comma, c.c. consente al testamento di contenere solo disposizioni non patrimoniali. Gli adempimenti dello stato civile sono disciplinati dagli artt. 29 e seguenti e 42 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Le impugnazioni sono regolate dagli artt. 263-267 c.c.