Art. 254 c.c. Forma del riconoscimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.(111) (112a)
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.
Aggiornamento (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 254 c.c. stabilisce le forme del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Trattandosi di un atto che attribuisce uno stato personale, opponibile a tutti e destinato a risultare dai registri dello stato civile, il legislatore ne esige la forma solenne: la certezza degli status prevale sulla libertà delle forme che caratterizza gli atti di autonomia privata.
Il primo comma è rimasto sostanzialmente invariato. Il secondo comma, che attribuiva valore di riconoscimento alla domanda di legittimazione del figlio naturale presentata al giudice, è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, coerentemente con la soppressione dell’istituto della legittimazione, divenuto superfluo una volta affermata l’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.).
Contenuto della disposizione
Il riconoscimento può essere fatto, alternativamente:
L’elencazione è tassativa. Il riconoscimento del concepito è ammesso, ma produce effetto solo con la nascita. Quello contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato (art. 256 c.c.). L’atto è irrevocabile, non tollera condizioni o termini (art. 257 c.c.) e, una volta compiuto, attribuisce lo stato di figlio finché non sia rimosso con l’impugnazione per difetto di veridicità o per gli altri vizi previsti dalla legge.
Profili applicativi
Le questioni pratiche riguardano soprattutto il riconoscimento testamentario. Non basta una scrittura che affermi la paternità: occorre un atto che abbia i requisiti formali e la funzione del testamento, cioè una disposizione destinata a operare dopo la morte. Una dichiarazione di scienza priva di ogni riferimento alla morte non vale come riconoscimento, sicché chi intenda far valere lo stato dovrà agire per la dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 269 c.c., nella quale quella scrittura potrà valere come elemento di prova.
Il riconoscimento validamente compiuto rende inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di dichiarazione giudiziale nei confronti dello stesso genitore. Anche il riconoscimento ricevuto all’estero nelle forme locali è trascrivibile nei registri italiani. Errore frequente è ritenere sufficienti forme diverse, come la scrittura privata autenticata o la dichiarazione resa in un verbale di udienza non qualificabile come atto pubblico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 250 c.c. individua chi può riconoscere e i consensi necessari; l’art. 255 c.c. regola il riconoscimento del figlio premorto, l’art. 256 c.c. l’irrevocabilità e l’efficacia di quello testamentario, l’art. 257 c.c. la nullità delle clausole limitative. L’art. 587, secondo comma, c.c. consente al testamento di contenere solo disposizioni non patrimoniali. Gli adempimenti dello stato civile sono disciplinati dagli artt. 29 e seguenti e 42 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Le impugnazioni sono regolate dagli artt. 263-267 c.c.