Art. 248 c.c. Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
2. L’azione è imprescrittibile.
3. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
4. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
5. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.