Art. 292 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l’interno e per le finanze, l’Ente edilizio potrà essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso.

2. In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell’art. 276, saranno riconsegnato al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. - I fondi e le altre attività esistenti nelle casse dell’Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.