Art. 280 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali è ammesso soltanto ricorso straordinario al Re.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.