Art. 280 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali è ammesso soltanto ricorso straordinario al Re.