Art. 284 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell’Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell’interesse dell’Ente a norma di legge.

2. Per la stipulazione degli atti sono dovuti all’Ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile.(13)

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.