Art. 286 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d’ipoteca sulle case economiche e popolari.
1. L’Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d’ipoteca sulle case economiche e popolari.
Testo in vigore dal 20 agosto 1938
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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