Art. 286 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d’ipoteca sulle case economiche e popolari.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.