Art. 278 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio ha facoltà di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.
2. Tale facoltà permane soltanto per le aree comprese nel territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195.
3. Sulle zone espropriate l’Ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello Stato.