Art. 275 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con R. decreto 7 giugno 1914, n. 700 in seguito al terremoto del 1908, provvede nell’antico centro di quel capoluogo alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato, delle case economiche, ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nell’articolo 276, con tutti i diritti spettanti al comune.