Art. 291 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l’espletamento dei compiti affidati all’Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo.
2. Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all’Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.