Art. 291 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l’espletamento dei compiti affidati all’Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo.

2. Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all’Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.