Art. 279 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso:
2. il Podestà di Reggio Calabria, presidente;
3. il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria;
4. un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri.
5. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l’interno e per le finanze, e l’amministrazione dell’Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.