Art. 282 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il bilancio dell’Ente edilizio è approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell’interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell’Ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto è disposto dall’art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche.
2. Il tesoriere dell’Ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro due mesi il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul conto e lo trasmette al Ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Ministero delle finanze provvede a spese dei responsabili.
3. I conti sono esaminati da un delegato del Ministero delle finanze ed approvati dal Ministero stesso, d’accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell’interno.