Art. 290 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche o popolari in gestione dell’Ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all’articolo 32.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.