Art. 276 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il patrimonio amministrato dall’Ente edilizio è costituito:
a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli articoli 54, 55 e 66 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell’art. 123 del citato testo unico;
b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;(16)
c) dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della lettera b) dell’articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;(16)
d) dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprietà del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell’antico centro di Reggio Calabria.
2. La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (16)
La L. 18 dicembre 1952, n. 3860 ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Sono trasferite in proprietà dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 276 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato”.