Art. 283 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l’Ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori.

2. Contro le decisioni sui conti è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti. I membri del Consiglio di amministrazione ed i funzionari dell’Ente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte stessa nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.