Art. 288 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sull’ammontare annuo dei fitti riscossi dall’Ente edilizio sarà accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento è destinato alla formazione di un fondo di riserva; da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l’ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 por cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.