Art. 281 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Un funzionario dell’Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sarà incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell’Ente edilizio ed avrà la rappresentanza legale dell’Ente.
2. Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del Consiglio d’amministrazione ed è incaricato dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
3. Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell’Ente nonché la facoltà di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime.
4. Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non è ammesso alcun ricorso od azione.
5. Le altre attribuzioni del Comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al Consiglio di amministrazione dell’Ente edilizio.