Art. 287 T.U. Edilizia Popolare L’assegnazione delle case e delle baracche è deliberata dal Consiglio di amministrazione

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio degli annunzi legali della provincia nonché nell’albo pretorio del comune.

2. Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si darà la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di caso da parte dell’Ente, di edifici pubblici o all’attuazione del piano regolatore.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.