Art. 29 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

Articolo abrogato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.(43)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 30 giugno 2002

Note di aggiornamento

Aggiornamento (43)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l’art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell’entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l’art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell’entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l’art. 59, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.