Art. 18 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall’avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.