Art. 48 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Qualora il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua.

2. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

3. Quando il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d’acqua modificato.

4. L’apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.

5. La misura dell’indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.