Art. 15 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

2. Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l’intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d’intesa col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.