Art. 44 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell’utente, restando ferma ogni altra condizione dell’utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.