Art. 20 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell’utenza, se non quando abbia prodotto l’atto traslativo.

2. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

3. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

4. Le utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

5. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall’omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell’art. 96 del Codice di commercio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.