Art. 47 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

2. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l’economia e la finalità di quelle preesistenti.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.