Art. 22 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.(20)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (20)
La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all’Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.