Art. 32 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

2. Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l’acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l’acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d’uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.