Art. 14 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le domande per derivazioni da corsi d’acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

2. Le domande per utilizzazioni su corsi d’acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.